Dic 17

Dai panni stesi alle piante come evitare discussioni

Le norme che regolano l'utilizzo di terrazzi e spazi aperti: battitura dei tappeti, sgocciolamenti e decoro

L’utilizzo dei balconi sono un’inesauribile fonte di discussioni condominiali: dalla battitura dei tappeti, all’innaffiamento delle piante e allo sgocciolamento dei panni stesi.



BATTERE I TAPPETI

Come è regolata nei condomini la “battitura dei tappeti”, coperte, ecc?

 Di regola, questa attività è disciplinata da una specifica clausola inserita nel regolamento di condominio che indica anche l’orario per la sua effettuazione.

Quale maggioranza è necessaria per disciplinare nel regolamento condominiale questa attività?

 E’necessario che la deliberazione venga approvata dall’assemblea condominiale all’unanimità. In questo senso si è espresso il tribunale di Brescia con sentenza numero 3066 del 2000. Il collegio giudicante ha affermato che ”E’ nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale abbia, a semplice maggioranza e non all’unanimità, deliberato di aggiungere ai divieti già elencati dal regolamento di condominio la voce “battitura tappeti”, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini”.


L’amministratore del condominio deve chiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale per imporre, anche giudizialmente, l’osservanza

Del regolamento di condominio che preveda specifici divieti?

No. La Corte di Cassazione, con sentenza numero 14735 del 2006 ha stabilito che l’amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio, è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condominio (nel caso esaminato dalla Suprema Corte consistenti nell’inosservanza degli orari stabiliti per lo scuotimento dalle finestre delle tovaglie e per la battitura dei tappeti), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare.


ANNAFFIARE LE PIANTE


Anche per l’inaffiamento delle piante il regolamento di condominio può prevedere specifici divieti?

 Si. Nel regolamento condominiale può essere inserita un’apposita clausola per evitare lo stillicidio dell’acqua che cade dalle piante innaffiate al piano superiore. Ecco, in concreto, alcuni esempi di questa clausola: “ E’ vietato collocare vasi da fiori sui davanzali e sui balconi, sempre che gli stessi non siano convenientemente ancorati, e posti entro recipienti atti ad impedire lo stillicidio, molestie e danni d’ogni genere”. Oppure “E’ vietato collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi, senza che siano muniti di riparo fisso e sistemati in apposite fioriere”.


 Possono chiedere un indennizzo  i condomini del piano inferiore qualora subiscano danni dall’innaffiamento di piante posto in essere dal condomino del piano superiore?

Si.  Se, ad esempio, i condomini del piano inferiore hanno steso tappeti o altri capi di valore che vengono danneggiati dall’acqua che cade dalle piante innaffiate dal proprietario dell’appartamento del piano superiore potranno richiedere i danni rivolgendosi, se necessario, al giudice.  


IL BUCATO BAGNATO


Un condomino può stendere i panni fuori del suo balcone fino a coprire parte del balcone del condomino sottostante?

All’interrogativo ha fornito un’esauriente risposta il Giudice di Pace di Napoli con sentenza numero 9868 del 2005 precisando che “costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condomino che sia solito lasciare ad aerare ed asciugare fuori del proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi l’aria; a maggior ragione se a tutto ciò si aggiunge il disagio di subire lo stillicidio dei panni stesi, non potendosi ritenere lecita o legittima tale pessima abitudine che crea disagio al proprietario dell’appartamento sottostante nonché danno all’estetica ed al decoro del fabbricato”.

Il condomino del piano sottostante può chiedere al condomino che stende biancheria sgocciolante la rimozione degli sporti utilizzati a tale scopo?

In linea generale  il condomino “bagnato” può chiedere la rimozione degli sporti usati per stendere la biancheria a meno che ciò non sia consentito dal titolo di proprietà (atto di acquisto),
dal regolamento condominiale contrattuale o sia scattata la cosiddetta “servitù apparente” per usucapione.


Scatta il diritto alla cosiddetta “servitù apparente” per usucapione se il regolamento condominiale contiene il divieto di sciorinare i panni dai balconi?

No. Questa ipotesi è stata esclusa dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 11692 del 1999: la violazione dell’obbligo regolamentare costituisce un “permanente comportamento illecito”; conseguentemente, il diritto dei singoli condomini di richiedere il rispetto del regolamento condominiale può essere azionato in qualsiasi momento.

IL CODICE PENALE

Sovente, i condomini del piano terreno hanno la disponibilità di un terrazzo che viene costantemente fatto oggetto di “scarico” di  oggetti, rifiuti e anche di mozziconi (accesi) di sigarette da parte dei condomini dei piani superiori. Per non parlare, poi, dello stillicidio di acqua dei panni stesi o dall’inaffiamento di piante. Che fare?
In prima battuta, risulta opportuno che l’amministratore condominiale invii una comunicazione a tutti i condomini richiamandoli all’osservanza delle comuni norme di rispetto nei confronti degli altri condomini; contestualmente, la lettera potrà segnalare che il condomino “destinatario” dei lanci da parte dei condomini sovrastanti potrà presentare una denuncia (anche contro ignoti) all’autorità giudiziaria penale ai fini dell’applicazione dell’articolo 674 del codice penale. Questa norma stabilisce che “chiunque getta o  versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato  ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone” è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.