Modello 730
Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, introdotto in Italia nel 1993 in sostituzione del modello 740 semplificato, allo scopo di provvedere immediatamente al rimborso delle imposte a credito. Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito
:
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Redditi dei terreni e dei fabbricati;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- Altri redditi;
- Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Modello 730/2015 precompilato
Dal prossimo anno il Governo ha previsto di inviare ai contribuenti un modello parzialmente precompilato con i dati già noti: entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.
In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.
Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:
- Abitazione principale;
- Lavoro dipendente o pensione;
- Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
- Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
- imposta sostitutiva
- ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
- Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:
- 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni
- 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 euro per i pensionati, a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
- 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)
- 28.158,28 euro di compensi per attività sportive.