Cos'è la TASI?

Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo ilproprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabilice che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dalComune nel regolamento della Tasi.

 

 

Chi paga la Tasi?

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.;

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

  • Tasse sugli immobili

    Vengono poi riassunti gli interventi in tema di tasse sugli immobili:

    • riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale;
    • esenzione IMU per i terreni agricoli;
    • anticipazione al 14 ottobre del termine precedentemente fissato al 21 ottobre per l’invio delle delibere IMU e TASI da parte dei Comuni: termine che diventa perentorio;
    • possibilità di ridurre, azzerare o aumentare (fino al 2,5 per mille) la TASI dei beni merce;
    • eliminazione della TASI sulla prima casa;
    • eliminazione di IMU e TASI per le cooperative edilizie;
    • eliminazione dell’IVIE dall’abitazione principale;

    => Tasse prima casa, tutte le agevolazioni 2016

    • compensazione da parte dello Stato a favore dei Comuni per la perdita di gettito causata dalle modifiche introdotte in materia di IMU e TASI;
    • eliminazione di IMU e TASI dagli immobili imbullonati;
    • eliminazione dell’IMUS;
    • sospensione dell’efficacia delle eventuali deliberazioni e leggi regionali concernenti aumenti di tributi e addizionali, spettanti a Regioni e a enti locali, ad esclusione, tra l’altro, del settore sanitario e della TARI;
    • proroga, in materia di TARI, fino al 2017, della possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50% alcuni coefficienti per il calcolo della tariffa e rinvio al 2018 dell’obbligo di tener conto dei fabbisogni standard ai fini della determinazione della tariffa;
    • possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI già applicata nel 2015;
    • riduzione del 25% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota IMU e TASI stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato;
    • estensione delle agevolazioni prima casa anche a una seconda abitazione a condizione che la prima sia alienata entro un anno dall’acquisto.