Sicurezza antincendio condomini.
Dal 6 maggio saranno in vigore le nuove regole per la sicurezza antincendio dei condomini di nuova costruzione. Le principali novità: la normativa varia in base all’altezza degli edifici
A partire dal 6 maggio i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il decreto 25 gennaio 2019, contenente: Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il provvedimento va a modificare, quindi, quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1)ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Ricordiamo che il dm 246/1987 fissava i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri. Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987, laddove per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia:
“l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.”