Sicurezza antincendio condomini.

In vigore le nuove regole

Dal 6 maggio saranno in vigore le nuove regole per la sicurezza antincendio dei condomini di nuova costruzione. Le principali novità: la normativa varia in base all’altezza degli edifici

A partire dal 6 maggio i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.

E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il decreto 25 gennaio 2019, contenente: Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 

Il provvedimento va a modificare, quindi, quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1)ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Ricordiamo che il dm 246/1987 fissava i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri. Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987, laddove per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia:

“l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.”

Leggi tutto: Nuove regole per la sicurezza antincendio nei condomini

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Termovalvole, la scadenza slitta alla fine del 2016

 

La regione Lazio si adegua all’Ue, non ci saranno sanzioni per chi ancora non ha installato le Termovalvole nel proprio condominio. Chi non ha installato le valvole sui termosifoni di casa può stare tranquillo e programmare l’intervento in un arco temporale più ampio che arriva alla fine del 2016; infatti l’assessore regionale all’Ambiente ha messo a punto una delibera di giunta che fa slittare l’adeguamento degli impianti per il riscaldamento domestico alla scadenza ultima imposta dall’Unione Europea. In questo periodo non ci saranno sanzioni.

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 Diritto civile e privato:

Questioni patrimoniali circa la proprietà e i diritti reali, usufrutto, servitù di passaggio, obbligazioni, riscossione di crediti, inadempimento del debitore, disciplina del processo civile, prescrizione e decadenza dei diritti, compravendite immobiliari, locazioni e sfratti, società di persone e di capitali quotate in borsa e non, contabilità e bilancio, titoli di credito, cambiali e assegni.

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La presenza di animali negli appartamenti non può essere impedita e vietata dalle clausole del regolamento condominiale.

La recente legge di riforma del condominio ha introdotto all’articolo 1138 cod. civ. il comma “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” (art. 16 della legge 11.12.2012 n.220).

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Le tabelle millesimali, ai sensi della legge italiana, rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell'intero edificio, fatto uguale a 1.000 (da qui il nome).

Gli articoli 1118 e 1123 del codice civile italiano disciplinano la misura, rispettivamente, del diritto e dell'onere di contribuzione di ciascun condomino, stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano o della porzione di piano (unità immobiliare). Le disposizioni di attuazione del codice civile (all'art. 68) prevedono che esso debba contenere il valore di ciascun piano o porzione di piano e che i valori stessi debbano essere espressi in apposita tabella allegata al regolamento.

La tabella millesimale è, pertanto, costituita da una tabella sintetica, nella quale sono riportati i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari; i valori rilevano sia per quanto riguarda il voto in assemblea, sia per quanto riguarda il contributo alle spese.

Vari sono i parametri cui bisogna fare riferimento per determinare questo valore come, ad esempio, la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ecc.

si potrebbe così concludere:

 

a) le tabelle millesimali sono un documento allegato al regolamento di condominio;

b) sono obbligatorie solo quando il numero dei condomini è superiore a dieci;

c) ogni condomino può prendere l’iniziativa per la loro formazione;

d) per l’approvazione sono sufficienti le maggioranze indicate dall’art. 1136 secondo comma c.c. (vale a dire la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi).